1. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. 1. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o del personale militare impiegati in servizi di pubblica sicurezza, la difesa legale in giudizio per fatti compiuti in servizio può essere assunta, a richiesta dell'interessato, dall'Avvocatura dello Stato oppure da uno o più liberi professionisti di fiducia dello stesso interessato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le spese del procedimento, di difesa e quelle eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento danni alla parte che si è costituita parte civile sono a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 4.
3. Le spese di difesa sono altresì a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato nel caso in cui il procedimento si concluda con una pronuncia di improcedibilità per remissione di querela, per amnistia o per intervenuta prescrizione.
4. Nel caso in cui il procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato che dichiara la responsabilità dell'imputato per fatto doloso, l'amministrazione di appartenenza può rivalersi sull'interessato delle spese di difesa sostenute mediante rateizzazione, il cui importo unitario da trattenere sulle competenze mensili non può comunque superare, in nessun caso, un quinto delle stesse competenze.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a favore di qualsiasi professionista iscritto all'albo di categoria che presta assistenza legale al personale appartenente alle Forze di polizia che ne fa esplicita richiesta.